Attività svolte: Personale Amministrativo:
COSA E'
Il Settore Recupero Crediti è un servizio amministrativo del Tribunale che si occupa di istruire le pratiche per il recupero dei crediti di giustizia (es. multe, ammende, spese processuali, condanna alla cassa ammende, recupero contributo unificato e spese anticipate, etc.) dovuti dai cittadini (condannati penalmente o parti in causa nei processi civili) a favore dello Stato sulla base di un provvedimento che costituisce titolo di credito.
NOVITA IMPORTANTE:
In ambito penale, a seguito dell’entrata in vigore a decorrere dal 30/12/2022 del D.Lgs. 150/2022 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (cd. Riforma Cartabia), con riferimento ai reati commessi in data successiva all’entrata in vigore della norma la competenza dell’ufficio sarà limitata al recupero delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie processuali, mentre la riscossione delle pene pecuniarie sarà di competenza della Procura della Repubblica.
PRINCIPALI MATERIE DI COMPETENZA
Prima del 25 settembre 2013, data di attivazione della convenzione con Equitalia Giustizia S.p.A., l'Ufficio effettuava:
- il recupero, nel settore penale, delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, dovute dai condannati a seguito di sentenze e decreti penali;
- il recupero delle eventuali spese anticipate dall'Erario durante il procedimento nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento (liquidazione compensi in favore di Periti, Custodi, Interpreti, Testimoni, etc.);
- il recupero del contributo unificato nelle cause civili;
- le iscrizioni a ruolo e successivi adempimenti amministrativi.
Dal 2013, data di attivazione dell'attuale convenzione, la quantificazione, l'iscrizione a ruolo e la riscossione dei crediti di giustizia a favore dell'Erario è delegata a Equitalia Giustizia S.p.A. L'Ufficio Recupero Crediti presso il Tribunale di Cuneo svolge invece le attività di preparazione della documentazione processuale necessaria alla determinazione del credito, di trasmissione degli atti a Equitalia Giustizia S.p.A. e il monitoraggio della riscossione dei crediti.
Altre attività:
- Rilascio di nulla osta alle Questure per il rilascio del passaporto;
- Iscrizioni al Casellario Giudiziale dell'avvenuto pagamento delle pene pecuniarie;
- Verifica dei pagamenti effettuati presso Equitalia S.p.A. e presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- Lavorazione delle rateizzazioni disposte dal Magistrato di Sorveglianza esclusivamente sulle multe e le ammende, per quanto concerne alcune spese spetta invece all’Agenzia Entrate-Riscossione predisporre la rateizzazione;
- Rilascio certificazione al Tribunale di Sorveglianza per REMISSIONI del debito e RIABILITAZIONI;
- Rilascio certificazione a richiesta di privati; Richiesta al PM di conversione delle pene pecuniarie non pagate.
EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A. - COS'E'
Equitalia Giustizia S.p.A. è una società per azioni incaricata per legge (art. 1, commi 367 ss. legge n. 244/2007) della gestione dei crediti di giustizia.
In relazione alla suddetta normativa, il Ministero della Giustizia, in data 23 settembre 2010, ha stipulato una Convenzione con la società Equitalia Giustizia per l'acquisizione dei dati dei debitori e la quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia.
La Convenzione ha previsto che il Ministero, pur restando titolare dei crediti in questione, ne trasferisca la gestione a Equitalia Giustizia, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo dei crediti stessi.
Limitatamente al contributo unificato, Equitalia Giustizia, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, notifica al difensore a mezzo PEC un invito a pagare entro 30 giorni; soltanto in caso di inadempimento, iscrive a ruolo a carico del debitore il contributo unificato non versato e irroga la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 16, comma 1-bis, del DPR n. 115/2002.
PAGAMENTI
Non è possibile pagare tramite modello F23 ad eccezione dei Decreti Penali e solo dopo aver ricevuto l’invito da parte dell’ G.I.P. o su espressa autorizzazione da parte dell’Ufficio Recupero Crediti.
Non è consentito effettuare bonifici, i pagamenti non verranno ritenuti validi ai fini dell’annullamento del credito-
I pagamenti possono essere effettuati ad un qualsiasi sportello di Agenzia delle Entrate – Riscossione o direttamente on line sul sito di Agenzia Entrate-Riscossione indicando il n. ID della cartella ed il codice fiscale.
Gli sportelli sono visualizzabili sul sito di Agenzia delle Entrate - Riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Contatti/TrovaSportello/). L’URC del Tribunale di Cuneo ha attivo uno sportello telematico. Gli interessati possono scrivere all’indirizzo e–mail:
ufficiorecuperocrediti.tribunale.cuneo@giustizia.it
La richiesta di informazioni dovrà essere corredata da copia del documento di identità del richiedente o da opportuna delega nel caso di professionisti allo scopo di tutelare i dati personali e giudiziari dei cittadini ai sensi della normativa vigente (Regolamento GDPR).
I richiedenti riceveranno una risposta in pochi giorni, qualche ritardo potrà aversi nel caso di partite di credito non informatizzate.
LA CARTELLA DI PAGAMENTO
L’agente di riscossione (Agenzia delle Entrate- Riscossione) elabora la cartella di pagamento in base alla partita di credito elaborata da Equitalia Giustizia S.p.A.
ANNULLAMENTO/SOSPENSIONE
E' possibile richiedere l'annullamento e/o la sospensione del pagamento presso l’Agenzia Entrate Riscossione tramite i moduli presenti presso la stessa società.
La Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ha introdotto un'importante novità in materia di riscossione:
"l'annullamento automatico" degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento illegittimi, sulla base di un'autodichiarazione presentata dal contribuente che rileva decadenze, prescrizioni o altre cause di non esigibilità:
Art. 1 c. 537-543 della legge n. 228/2012
RICHIESTE DI RATEIZZAZIONE
Il debitore in disagiate condizioni economiche, ovvero temporaneamente impossibilitato a pagare in un'unica soluzione le spese processuali, può essere ammesso al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del pagamento.
PER LE SPESE
La domanda di rateizzazione va rivolta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La rateizzazione può essere:
- ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni);
- straordinaria fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni) nei casi di grave e comprovata difficoltà legata alla congiuntura economica (documentazione da allegare.
PER LE PENE PECUNIARIE
La competenza a concedere la rateizzazione (multa e ammenda) è esclusivamente del Magistrato di Sorveglianza (articolo 133-ter codice penale ed articolo 660 codice procedura penale).
Se in sentenza (o nel decreto penale) di condanna non è disposta la rateizzazione della pena pecuniaria, il debitore può presentare istanza di rateizzazione al Magistrato di Sorveglianza competente per il luogo di residenza o di domicilio del richiedente (se non è detenuto; art. 677 c.p.p.).
L'istanza va rivolta al TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA del luogo di residenza.
REMISSIONE DEL DEBITO
La persone che sono state condannate anche se non internate e gli internati possono fare richiesta di remissione del debito.
Se l'interessato non è stato detenuto o internato, può essere rimesso il debito per le spese del processo a condizione che:
- si trovi in disagiate condizioni economiche;
- abbia tenuto una regolare condotta in libertà.
Se l'interessato è stato detenuto o internato, può essere rimesso il debito per le spese del processo e per le spese di mantenimento in carcere a condizione che:
- si trova in disagiate condizioni economiche;
- abbia tenuto in istituto una regolare condotta.
La pena espiata in regime alternativo al carcere è equiparata alla pena detentiva.
Attraverso la remissione del debito lo Stato, in presenza di certe condizioni, rinuncia alla riscossione dei crediti nei confronti dei condannati per le spese processuali e di mantenimento in carcere.
La remissione non opera invece su pene pecuniarie (multe e ammende) e sulla condanna alla Cassa Ammende.
Note:
- Nel caso di accettazione della remissione della querela tutte le spese sono a carico del querelato (indagato o imputato).
- In caso di ammissione al Gratuito Patrocinio art. 107 D.P.R. 115/2002 non risultano comprese le spese straordinarie, le spese per intercettazioni, le spese prenotate a debito a titolo di contributo unificato ed imposta di registro, nonché le spese relative alle sanzioni accessorie quali la pubblicazione della sentenza di condanna, le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi.
- Nel caso di patteggiamento con pena fino a due anni le spese di custodia sono dovute.
- Alcuni spese sono trasmissibili agli eredi.