Come fare per


Amministrazione di sostegno

A chi rivolgersi

Cancelleria del diritto di Famiglia e tutela della persona

Ubicazione: Via Bonelli n. 5 - Cuneo
Piano: terra
Attività svolte:
  • modifica delle condizioni di separazione - divorzio - mantenimento dei figli naturali
  • Vigilanza Giudice Tutelare sui minori
  • Misure di protezione contro gli abusi familiari
  • Stato civile
  • Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio
  • Nomina di curatore speciale, rappresentanza e atti di amministrazione straordinaria di beni di figli naturali minori
  • Interruzione di gravidanza di minore
  • Dichiarazione di assenza e morte presunta
  • Nulla osta al trapianto di organi tra viventi
  • Adozione di maggiorenne
Orario al pubblico:

Dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Telefono:
  • 0171/075 ( int. 504-505-509)
  • Fax:
  • 0171/075411
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Christine Peduto (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Coordinatore
      Telefono: 0171/075501;
    • Dott.ssa Paola Epifani (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Addetto
      Piano: terra
      Stanza: 14
      Telefono: 0171/075508;

    Tutela, Amministrazione di sostegno, Affido, Curatela, TSO

    Ubicazione: Via Bonelli n. 5 - Cuneo
    Piano: terra
    Orario al pubblico:

    Dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

    Telefono:
  • 0171/075 ( int. 504-505-509)
  • Fax:
  • 0171/075411
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Christine Peduto (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Coordinatore
      Telefono: 0171/075501;
    • Dott.ssa Jennifer Gollè (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Addetto
      Telefono: 0171/075509;
    • Sig.ra Laura Baldassarre (Assistente Giudiziario)
      Incarico: Addetto
      Piano: terra
      Stanza: 12
      Telefono: 0171/075504;
    • Sig.ra Maria Luigia Sivo (Assistente Giudiziario)
      Incarico: Addetto
      Piano: terra
      Stanza: 12
      Telefono: 0171/075505;
    • Dott.ssa Cinzia De Francesco (Addetto all'Ufficio del Processo)
      Incarico: Addetto
      Piano: terra
      Stanza: 13
    • Dott. Michele Gaetano Giovinazzo (Addetto all'Ufficio del Processo)
      Incarico: Addetto
      Piano: terra
      Stanza: 13
    • Dott.ssa Patrizia Scarcello (Addetto all'Ufficio del Processo)
      Incarico: Addetto
      Piano: terra
      Stanza: 15
      Telefono: 0171/075500;
      Attività: Addetto (volontaria giurisdizione)
    • Dott. Marcello Torrero (Addetto all'Ufficio del Processo)
      Incarico: Addetto
    • Sig.ra Margherita Racca (Operatore Giudiziario)
      Incarico: Addetto
      Piano: Terra
      Stanza: 14

    Successioni, Atti notori

    Ubicazione: Via Bonelli n. 5 - Cuneo
    Piano: terra
    Attività svolte:
    • atti notori
    • accettazione di eredità beneficiata
    • accettazione/rinuncia della carica di esecutore testamentario
    • rinuncia all'eredità
    • nomina dell'Ufficiale per la formazione dell'inventario in materia successoria
    • eredità giacenti
    • fissazione termini in materia successoria
    • vendita di beni ereditati mobili/immobili, anche ante accettazione
    • tenuta e consultazione dei registri cartacei e informatici in materia successoria
    Orario al pubblico:

    Dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00

    Telefono:
  • 0171/075 ( int. 504-505-509)
  • Fax:
  • 0171/075411
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Christine Peduto (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Coordinatore
      Telefono: 0171/075501;
    • Dott.ssa Paola Epifani (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Addetto
      Piano: terra
      Stanza: 14
      Telefono: 0171/075508;

    Altri istituti di volontaria Giurisdizione

    Ubicazione: Via Bonelli n. 5 - Cuneo
    Piano: terra
    Attività svolte:
    • ammortamento titoli
    • apertura forzata di cassetta di sicurezza
    • nomina di arbitro
    • dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale
    • riabilitazione civile del debitore protestato
    • nomina/revoca di amministratore di comunione/condominio
    • registro imprese
    • ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
    • rilascio seconda copia esecutiva
    • notifica per pubblici proclami
    • nomina di esperto
    • nomina di liquidatore
    • convocazione di assemblea
    • decreto di omologa degli atti di società di capitale
    • approvazione della revoca dei sindaci
    • Fondazioni e Associazioni (liquidazioni, ammortamenti, esdebitazioni)
    • Giudice del Registro Imprese 
    • Cancellazione dall'elenco dei protesti
    • Riabilitazione civile del debitore protestato
    • Ricorso/Nomina/Revoca presentatori Notaio
    Orario al pubblico:

    Dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00

    Telefono:
  • 0171/075 ( int. 504-505-509)
  • Fax:
  • 0171/075411
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Christine Peduto (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Coordinatore
      Telefono: 0171/075501;
    • Dott.ssa Paola Epifani (Funzionario Giudiziario)
      Incarico: Addetto
      Piano: terra
      Stanza: 15
      Telefono: 0171/075508;

    COS'E'

    E' un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o
    menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia nella
    vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. L’amministrazione di
    sostegno è un istituto previsto per far fronte a varie tipologie di persone non autonome, a causa di
    disabilità psichiche e/o fisiche.
    L'amministratore viene nominato dal giudice tutelare e scelto preferibilmente nello stesso ambito
    familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati amministratore di sostegno: il coniuge,
    purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il
    fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa, l'amministratore viene
    scelto, tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario, tra soggetti estranei al nucleo familiare.


    NORMATIVA

    • Legge n. 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004) in vigore dal 19/03/2004.
    • Artt. 404 e ss. cod. civ.
    • Artt. 712 e ss. cod. proc. civ.

    CHI PUO' RICHIEDERLA

    La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal
    coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2°
    grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero.
    I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il
    procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al pubblico
    ministero.
    Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua
    minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.
    N.B. Coloro che non rientrano nelle suddette categorie possono rivolgersi ai servizi sanitari e sociali
    sollecitandoli a chiedere l’apertura del procedimento per amministrazione di sostegno oppure al
    Pubblico Ministero perché promuova d’ufficio l’interdizione o l’inabilitazione ovvero presenti il
    ricorso per l’amministrazione di sostegno.


    CONTENUTO DEL RICORSO

    1. Nota d’iscrizione a ruolo (in MODULISTA sul Sito del Tribunale di Cuneo)
    2. Ricevuta di pagamento telematico dei diritti forfettari di Eur 27,00
    3. Generalità del beneficiario e sua dimora abituale; copia del documento d’identità del
    beneficiario e del/i ricorrente/i; stato di famiglia, per la prova del vincolo parentale;
    4. Ragioni della richiesta, allegando documentazione medica, proveniente dai servizi sanitari e
    sociali, che attesti l’infermità ovvero menomazione fisica o psichica e la conseguente
    impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;
    5. IN CASO DI RICHIESTA DI ACCESSO DOMICILIARE AL G.T., allegare CERTIFICATO
    D’INTRASPORTABILITA’.
    6. Nominativo, domicilio e recapito telefonico del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti,
    dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (se tali elementi sono noti al ricorrente); la
    sottoscrizione del ricorso da parte degli stessi vale come adesione alla richiesta e alla
    proposta di nomina di amministrazione di sostegno indicata nel ricorso;
    7. Descrizione delle condizioni di vita e della situazione socio-ambientale del beneficiario;
    8. Descrizione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’amministrando con deposito della
    relativa documentazione (es: estratti c/c e conto titoli, visure immobiliari, visure C.C.I.A. in
    caso di partecipazioni societarie, ecc.);
    9. Indicazione degli atti da compiere nell’interesse del beneficiario (ad esempio, riscossione
    della pensione; pagamento dei canoni di locazione, degli stipendi a colf o badanti; riscossione
    crediti; blocco conto bancario o altri depositi, etc.), delle principali spese e i bisogni del
    beneficiario onde prevedere un importo mensile che serva a sostenerle e soddisfarli;
    10. Accettazione da parte della persona indicata come amministrazione di sostegno, con
    generalità, residenza, recapito telefonico ed indirizzo email o pec, fatto salvo il potere di
    scelta del giudice tutelare;
    11. Delega alla persona che materialmente presenta il ricorso, se diversa dal ricorrente, copia
    documento del delegato.


    DOVE RICHIEDERLA

    Il Giudice competente è quello del luogo dove stabilmente vive il beneficiando, in quanto si deve
    provvedere all'esame del medesimo.
    Se la persona interessata è ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra
    struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero. Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione)
    invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla
    residenza o al domicilio.
    I Ricorsi si depositano:
    _ in forma cartacea, firmati in originale, previo appuntamento presso la Cancelleria Volontaria
    Giurisdizione del TRIBUNALE di Cuneo, VIA BONELLI N.5 CUNEO.
    Orario: lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (PREVIO APPUNTAMENTO)
    _ per via telematica all’indirizzo PEC: volgiurisdizione.tribunale.cuneo@giustiziacert.it
    Gli Avvocati depositano i RICORSI in VIA TELEMATICA tramite SICID – VOLONTARIA
    GIURISDIZIONE.


    COSTI

    ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO
    I diritti forfettizzati di notifica pari a 27 euro dovranno essere corrisposti tramite pagamento sul
    portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. Nella Sezione MODULISTA sul Sito del
    Tribunale di Cuneo si trovano le istruzioni per il PAGAMENTO TELEMATICO.


    COME RICHIEDERLA

    Con domanda proposta dagli interessati; o domanda proposta da un ente al Giudice Tutelare del
    luogo di residenza o domicilio del beneficiario [vedi modulistica: Ricorso per Amministrazione di
    sostegno].
    Occorre allegare certificato di residenza della persona per la quale si chiede l’amministrazione. Il
    certificato di residenza dell’amministrando va richiesto per PROCEDURE GIUDIZIARIE: in tal
    caso il Comune lo rilascia.
    In caso di urgenza legata a pericolo di vita e/o comprovata impossibilità di far fronte alle necessità
    dell’amministrando, il giudice tutelare può, su richiesta motivata della parte istante, adottare
    provvedimenti provvisori e urgenti per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un
    amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti.
    In tal caso è opportuno acquisire e produrre la dichiarazione di adesione al ricorso dei congiunti più
    prossimi.


    ISTRUZIONI PER LA NOTIFICA

    Successivamente alla presentazione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, il
    ricorrente deve operare nel modo seguente:
    1.Verificare le comunicazioni sul proprio indirizzo e-mail o controllare sul sito internet
    PST.giustizia.it oppure sull’App (per Android e iOS) “Giustizia Civile” (Vedi “COME
    CONTROLLARE LO STATO DEL PROCEDIMENTO”) la fissazione dell’udienza di
    comparizione.
    2. Richiedere le copie autentiche del ricorso e del provvedimento del Giudice che fissa l'udienza da
    notificare al beneficiario dell'amministrazione ed ai parenti indicati in ricorso. Le copie autentiche
    scontano un diritto che varia in base al numero di pagine.
    3. NOTIFICARE le copie autentiche rilasciate dalla Cancelleria, come disposto dal Giudice
    Tutelare nel Decreto di Fissazione Udienza, tramite U.N.E.P. - Ufficio notificazioni civili. (Via
    Luigi Einaudi 30, 12100 - Cuneo (CN); Tel: 0171/690829; Email:
    unep.tribunale.cuneo@giustizia.it; Orario di accettazione degli atti: dal lunedì al venerdì: dalle ore
    8,30 alle ore 11,15__dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 10,00 atti scadenti in giornata ed
    urgenti).

    4.Prima dell'udienza ritirare presso lo stesso ufficio U.N.E.P. la copia notificata, che dovrà essere
    presentata al giudice in udienza;
    5.Presentarsi puntualmente all'udienza nel giorno e ora fissati.


    IL PROCEDIMENTO

    Il giudice tutelare deve sentire personalmente l'interessato e può assumere informazioni e disporre
    accertamenti, anche medici.
    Di regola è necessaria la presenza dell’interessato all’udienza e, in caso di impossibilità, che venga
    fornita prova di notifica allo stesso. Ove la persona interessata non compaia il Giudice dovrà rinviare
    la decisione e fissare nuova udienza per l’esame.
    Il giudice può, tuttavia, recarsi - se necessario - nel luogo in cui l’interessato si trova, se viene
    prodotto certificato medico da cui risulti l’assoluta intrasportabilità.
    La persona per la quale viene chiesta la misura di sostegno può farsi rappresentare nel giudizio da
    un legale.
    Quanto ai parenti/affini indicati in ricorso [la norma dice “se conosciuti dal ricorrente”] è necessaria:
    - la presenza all’udienza;
    - in mancanza, la prova della notifica agli stessi;
    - in alternativa, la produzione all’udienza di apposita dichiarazione di adesione al ricorso.


    EFFETTI

    L’istituto dell'amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento della capacità del
    beneficiario a compiere validamente atti giuridici (in questo si differenzia dall'interdizione): egli
    mantiene la capacità di compiere gli atti per i quali il decreto non richieda la rappresentanza o
    l'assistenza necessaria dell'amministratore e, in ogni caso, può compiere da solo gli atti necessari a
    soddisfare le esigenze della vita quotidiana.
    Il decreto stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno; lo stesso viene
    annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario, così come il decreto
    di chiusura.
    Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni
    del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne
    il giudice tutelare.
    L'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o se essa
    si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.


    GIURAMENTO

    Una volta nominato, l'amministratore di sostegno deve prestare davanti al Giudice giuramento di
    svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza.


    RENDICONTO

    L'amministratore di sostegno (anche se provvisorio) ogni anno, a decorrere dal giorno del
    giuramento, o con la cadenza stabilita dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, deve riferire circa
    il suo operato e circa le condizioni di vita e salute del beneficiario e deve rendere il conto della
    propria gestione economica.
    Si raccomanda di redigere il rendiconto utilizzando l’apposito modulo [vedi modulistica: Rendiconto
    annuale A.d.S.], e di attenersi scrupolosamente alle Istruzioni per la redazione del Rendiconto
    annuale presenti nel suddetto modulo.
    Al rendiconto occorre allegare sempre l’estratto conto bancario o postale e i documenti giustificativi
    delle spese (fatture, ricevute, buste paga, ecc).
    Il rendiconto deve essere depositato presso la Cancelleria inviato via mail all’indirizzo :
    volgiurisdizione.tribunale.cuneo@giustizia.it o via PEC all’indirizzo :
    volgiurisdizione.tribunale.cuneo@giustiziacert.it
    Si precisa che NON E’ AMMESSA la presentazione del rendiconto a mezzo posta.


    ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

    L'amministratore di sostegno deve chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione al compimento di
    alcuni atti di straordinaria amministrazione:
    - acquisto di beni immobili e mobili registrati;
    - riscossione di capitali, consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni,
    assunzione di obbligazioni;
    - accettazione di eredità o rinunzia all’eredità; accettazione di donazioni;
    - promozione di azioni giudiziarie;
    - vendita di beni immobili e mobili registrati;
    - costituzione di pegni o ipoteche;
    - divisioni o promozione dei relativi giudizi;
    - stipula di compromessi e transazioni o accettazione di concordati;
    - ogni altro atto che ecceda i limiti che il G.T. ha fissato nel decreto di apertura dell’AdS.
    Disponibili nella sezione MODULISTICA:
    - autorizzazione a rinunciare all’eredità
    - autorizzazione ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario
    - autorizzazione ad accettare l’eredità puramente e semplicemente
    - autorizzazione all’acquisto di bene immobile
    - autorizzazione alla vendita di bene immobile
    - istanza generica a compiere atti di straordinaria amministrazione.
    Le istanze al Giudice Tutelare devono essere depositate presso la Cancelleria via mail all’indirizzo:
    volgiurisdizione.tribunale.cuneo@giustizia.it
    o via PEC all’indirizzo:
    volgiurisdizione.tribunale.cuneo@giustiziacert.it
    L’istanza deve essere depositata in file PDF sottoscritto dall’A.d.S. che presenta l’istanza.
    Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione di norme o in
    eccesso di potere sono annullabili su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero,
    del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.


    COME VISUALIZZARE LO STATO DEL PROCEDIMENTO

    Per accedere alle informazioni (visualizzate in forma anonima) sull’esito di ricorsi, istanze e sullo
    stato dei procedimenti
    _CONSULTARE IL SITO: PST.giustizia.it
    (Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia)
    Per le informazioni relative alle Amministrazioni di Sostegno (AdS):
    1. Cliccare su: SERVIZI
    2. Cliccare su: Consultazione pubblica dei registri
    3. Cliccare su ACCEDI
    4. Aprire
    “Seleziona una Regione” e selezionare: PIEMONTE
    “Selezione un ufficio” e selezionare: Tribunale Ordinario di CUNEO
    “Scegli un registro” e scegliere: "VOLONTARIA GIURISDIZIONE".
    3. Cliccare sul pulsante: Consulta
    4. Scegliere come modalità di ricerca: RUOLO GENERALE (IL NUMERO R.G. )
    5. Inserire negli appositi spazi il numero di ruolo generale e l’anno, poi cliccare su “ESEGUI
    RICERCA”.
    _SCARICARE L’APP PER DISPOSITIVI MOBILI
    In alternativa, è possibile conoscere l’esito di ricorsi, istanze e lo stato dei procedimenti attraverso
    l’applicazione (App) del Ministero della Giustizia per smartphone e tablet - “Giustizia Civile” -
    disponibile per i sistemi operativi Android e iOS, seguendo questi passaggi:
    1. “Uffici” > “Seleziona Regione” e selezionare: PIEMONTE
    “Seleziona ufficio” e selezionare: Tribunali Ordinari > CUNEO
    2. In “Tribunale Ordinario di CUNEO” scegliere “Volontaria Giurisdizione”
    3. Selezionare in “Ricerche” “Ruolo Generale”
    4. Inserire negli appositi spazi il numero di ruolo generale e l’anno, poi cliccare su “Avvia la
    ricerca”.


    RAPPORTI CON INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

    L'amministrazione di sostegno può essere disposta anche per una persona interdetta o inabilitata: in
    questo caso occorre presentare contemporaneamente il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione
    di sostegno e l'istanza di revoca della misura dell'interdizione o inabilitazione al tribunale (in questo
    caso il decreto è esecutivo dopo la pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o
    inabilitazione).
    Se l'amministrazione di sostegno viene revocata in quanto misura non adeguata per la tutela della
    persona, il giudice tutelare, se ritiene che si debba promuovere un giudizio di interdizione o
    inabilitazione, ne informa il Pubblico Ministero perché provveda; in questo caso l'amministrazione
    di sostegno cessa con la pronuncia di interdizione/inabilitazione o con la nomina del tutore/curatore
    provvisorio.
    Se, nel corso di un giudizio di interdizione/inabilitazione, emerge l'opportunità di procedere
    all'amministrazione di sostegno, il giudice che procede, d'ufficio o a istanza di parte, trasmette gli
    atti al giudice tutelare e addotta i provvedimenti urgenti e provvisori. Analogamente può procedere
    nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione/inabilitazione.


    F.A.Q.

    E’ previsto un compenso per l'amministratore di sostegno?
    L’amministratore di sostegno svolge un'attività che si presume prestata con animo di gratuità. Essa
    non può quindi essere retribuita con un compenso. Molto spesso per l'A.d.S. si onera di attività
    impegnative e cospicue: per questa ragione è previsto che possa essergli liquidato un rimborso delle
    spese e, eventualmente, un’equa indennità che verrà quantificata dal Giudice Tutelare con
    riferimento all'attività effettivamente svolta e al patrimonio della persona amministrata.
    CONSENSO INFORMATO ad accertamenti o cure e trattamenti medico-sanitari: occorre l’amministratore di sostegno?
    Nel caso in cui occorra effettuare sul paziente medesimo un intervento cd. salva vita di carattere indifferibile, il consenso informato non risulta necessario, perché il medico può agire in stato di necessità. Ricorre lo stato di necessità quando il medico si trova ad agire mosso dalla necessità di salvare il paziente dal pericolo concreto ed attuale di un danno grave alla sua persona e l’intervento
    che effettua è proporzionale al pericolo che intende scongiurare. In questo caso il medico è autorizzato, senza alcun valido consenso, a compiere tutti gli atti che ritiene non procrastinabili e necessari.
    Diversamente, quando si manifesta la necessità di interventi urgenti, il Tribunale, in presenza di
    valida documentazione medica attestante lo stato di incapacità, può procedere alla nomina di un
    amministratore provvisorio per l’espressione del consenso, in presenza delle seguenti condizioni:
    -incapacità psichica certificata
    - necessità dell’intervento (vedi convenzione di Oviedo, ratificata con legge 145/2001)
    L’autorizzazione a prestare il consenso informato non viene mai inserita nel provvedimento a tempo
    indeterminato, perché sarebbe una delega in bianco.
    Si può chiedere l’A.d.S. per un minore?
    No. La richiesta può essere presentata e il relativo decreto può essere emesso solo nell'ultimo anno
    della minore età ed esso diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è
    raggiunta.
    Qual è il regime di pubblicità dell’A.d.S.?
    Il provvedimento che apre l’amministrazione di sostegno viene comunicato all'ufficiale dello stato
    civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. La relativa annotazione risulta
    solo sulla copia integrale dell’atto di nascita e non sull’estratto. Il provvedimento risulta poi nel
    certificato generale del casellario (solo l’A.d.S. a tempo indeterminato) e quindi nella visura che una
    Pubblica Amministrazione chieda.
    E’ possibile che un’amministrazione di sostegno aperta presso un Tribunale venga trasferita
    ad altro Tribunale, nel caso di cambio di residenza o di domicilio effettivo dell’amministrato?
    Sì.

    Un soggetto può chiedere di accedere al fascicolo A.d.S.?
    Nella A.d.S. provvisoria i soggetti legittimati (parente entro il quarto grado o affine entro il secondo
    grado) possono accedere al fascicolo; altri soggetti devono chiedere autorizzazione al G.T. con
    domanda in bollo da 16 euro.
    Nella A.d.S. definitiva i soggetti non legittimati devono chiedere autorizzazione al G.T. con domanda
    in bollo da 16 euro.
    Gli eredi hanno diritto di accedere al fascicolo dopo la chiusura dell’A.d.S.
    Amministrazione di sostegno urgente in caso di successione. Cosa fare?
    Se la persona che necessita di A.d.S. diventa erede per la morte di un familiare prossimo (es.
    marito/moglie) si può chiedere il provvedimento urgente con il quale chiedere di essere autorizzati
    ad accettare puramente e semplicemente e, insieme, di essere autorizzati a riscuotere le somme di
    spettanza, spiegando le ragioni di tale urgenza (es. unica fonte di sostentamento).
    L’amministrato può sposarsi? Può fare testamento?
    Sì, a differenza dell’interdetto, salvo che tali atti non siano stati specificamente vietati nel decreto di
    apertura dell’amministrazione di sostegno.
    Il ricorrente può rinunciare al ricorso?
    Si, ma il giudice può procedere comunque d’ufficio.
    Dopo la morte del beneficiario quali spese vengono autorizzate dal G.T.?
    In linea di massima solo le spese urgenti e strettamente necessarie, come ad esempio chiusura di
    utenze, pagamento competenza a badanti e spese funerarie, anche se – a rigore - sono spese che
    dovrebbero essere sostenute dagli eredi. Rispetto al funerale e loculo l’A.d.S. può anche durante la
    vita del beneficiario stipulare un contratto funerario pagando anticipatamente il necessario.